Titolo:
Dislessia, lentezza e ansia non annullano la legittimità della bocciatura scolastica
Contesto:
Il TAR Toscana (sent. n. 221/2025) ha confermato la bocciatura di uno studente con DSA (dislessia, lentezza grafica e ansia) deliberata dal consiglio di classe di un liceo scientifico internazionale. I genitori avevano contestato il provvedimento, sostenendo la violazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) e la discriminazione ai danni del figlio.
I fatti:
Secondo i genitori, la scuola non avrebbe rispettato gli impegni previsti dal PDP, avrebbe tardato nelle comunicazioni e non avrebbe attivato sufficienti iniziative di recupero. Inoltre, lamentavano un trattamento discriminatorio e l’ingiustificata assegnazione di note disciplinari, nonché l’errata valutazione delle prestazioni scolastiche.
Essi sostenevano che, nonostante il disturbo, la media dei voti del ragazzo fosse prossima alla sufficienza, chiedendo pertanto l’ammissione alla classe successiva e un risarcimento danni di circa 30.000 euro.
Decisione dei giudici:
Il TAR ha ritenuto infondate le accuse, rilevando che:
- Il PDP era stato correttamente applicato.
- I genitori erano stati informati puntualmente sulla situazione scolastica.
- Le strategie didattiche inclusive erano state adottate.
- Non vi erano prove concrete di atteggiamenti discriminatori o di abuso da parte dei docenti.
Il consiglio di classe aveva deliberato all’unanimità la bocciatura, motivandola con le numerose gravi insufficienze, non recuperate nonostante l’adozione di strumenti compensativi previsti per il DSA.
In particolare, le insufficienze riguardavano Italiano, Latino, Educazione civica, Matematica, Fisica, Disegno e Storia dell’arte, materie centrali per l’indirizzo di studi.
Principi affermati:
- La bocciatura non è una punizione, ma uno strumento per permettere agli studenti di consolidare le basi necessarie al futuro percorso scolastico.
- La discrezionalità valutativa degli insegnanti è ampia e può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in caso di evidente illogicità o discriminazione, qui non riscontrate.
- Il rispetto del “Patto con la famiglia” contenuto nel PDP richiedeva anche l’impegno concreto dello studente e della famiglia nel percorso di studio, che non si è realizzato adeguatamente.
Esito:
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e comunque infondato, rigettando anche la richiesta risarcitoria e condannando i genitori alle spese legali.

